Art. 42.
(Sanzioni).

      1. Nei confronti degli organismi di controllo si applicano le sanzioni pecuniarie e la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 per le fattispecie previste nell'allegato 6 della presente legge.
      2. Il Ministero valutate la reiterazione e la gravità delle infrazioni commesse dall'organismo di controllo, in sede di rinnovo può negare l'autorizzazione di cui all'articolo 30.
      3. La revoca dell'autorizzazione determina la cancellazione dall'elenco nazionale di cui all'articolo 38.
      4. Gli importi delle sanzioni pecuniarie confluiscono in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero.
      5. Nei confronti degli operatori si applicano le sanzioni per le fattispecie previste nell'allegato 7 della presente legge.

 

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